L'esperto rispondeResponsabilità

IL PERGOLATO È SOGGETTO A PROCEDURA SEMPLIFICATA

La domanda

Dopo la sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato, è possibile realizzare un pergolato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge 42/2004, articoli 142, comma 1, e articolo 137, senza dover aspettare la valutazione da parte dell'ufficio comunale con delega al paesaggio, che potrebbe quindi non autorizzare. Nel caso di diniego da parte del Comune, come ci si deve comportare? Nel caso in cui volessi realizzare comunque il pergolato in questione, a cosa andrei incontro?

La sentenza indicata nel quesito interessa l’aspetto normativo urbanistico edilizio dell’intervento, e non l’aspetto paesaggistico, in quanto l'autorizzazione paesaggistica è un «atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire o altri titoli leggittimanti l'intervento urbanistico edilizio» (Dia, dichiarazione di inizio attività, Scia, segnalazione certifcata di inizio attività, eccetera).Detto questo, va specificato che l’intervento proposto dev'essere oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, e che, nel caso essa non venga presentata (e quindi si realizzi l’opera abusivamente rispetto alle norme sul paesaggio), si potrà chiedere la sanatoria, se compatibile con l’articolo 167 del Dlgs 42/2004, con pagamento della relativa sanzione. Nel caso di rigetto, si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi.

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