L'esperto rispondeResponsabilità

IL «VECCHIO» RICORSO NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

La domanda

Ho presentato ricorso per separazione giudiziale nel 1997 e, poi, non ho più proceduto: essendosi allora ricomposta la situazione, non si svolse mai un'udienza. Nell'estratto di matrimonio, però, risulta tuttora, tra le annotazioni, il ricorso presentato a suo tempo. Volendo ora procedere a separarmi, dovrei riprendere il ricorso presentato nel 1997 o posso procedere con il nuovo ordinamento? Nel caso in cui utilizzassi il vecchio ricorso, farà fede la data della sentenza del giudice o la data di presentazione dello stesso? Per cancellare il vecchio ricorso, che dovrei fare? O si cancella da sé, andando in prescrizione?

Il lettore dovrà semplicemente presentare un altro ricorso, con presupposti e richieste alla data odierna. Il ricorso del 1997 è stato annotato, ma dobbiamo presumere che si sia estinto per mancata comparizione del ricorrente all'udienza presidenziale e sia stata emessa dichiarazione in tal senso. In ogni caso, tale annotazione non ha avuto seguito con una sentenza e non ha prodotto effetti, ma non può essere cancellata; inoltre, la riconciliazione dei coniugi fa anche venire meno gli effetti di un provvedimento avente a oggetto la loro separazione, rendendo necessario un nuovo procedimento - giudiziale, consensuale o alternativo - secondo le normative recenti.Il motivo risiede nel fatto che i provvedimenti riguardanti i rapporti tra coniugi e con i figli devono essere sempre aderenti alla situazione concreta e attuale; pertanto, presupposti e richieste devono essere riferiti al presente e possono essere modificati successivamente nel caso in cui muti la situazione di fatto.

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