PER DELIBERE NON ESEGUITE SI PUÒ RICORRERE AL GIUDICE
Il lettore può ricorrere al disposto dell’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, per il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Salvo attendere che l’amministratore, a norma dell’articolo 1135, n. 4, del Codice civile – agendo anche ingiuntivamente – provveda a raggiungere l’importo pari all’ammontare dei lavori, da far confluire nel fondo speciale.Dei danni subiti dal conduttore risponde il condomino locatore, salva rivalsa nei confronti del condominio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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