L'esperto rispondeResponsabilità

PER DELIBERE NON ESEGUITE SI PUÒ RICORRERE AL GIUDICE

La domanda

Il condominio ha deliberato lo scorso anno, in due successive assemblee straordinarie, il rifacimento del lastrico solare e del tetto, opere alle quali sono particolarmente interessato, perché eviterebbero infiltrazioni di acqua nel mio appartamento (come da relazione tecnica).L'amministratore ha chiesto ai condòmini i versamenti necessari all'effettuazione dei lavori, ma ad oggi i soldi non sono stati versati e le infiltrazioni nel mio appartamento continuano.Vorrei pertanto sapere quali azioni posso intraprendere nei confronti degli altri condòmini, visto che, oltretutto, il locatario minaccia di lasciare l'appartamento a causa di queste infiltrazioni.

Il lettore può ricorrere al disposto dell’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, per il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Salvo attendere che l’amministratore, a norma dell’articolo 1135, n. 4, del Codice civile – agendo anche ingiuntivamente – provveda a raggiungere l’importo pari all’ammontare dei lavori, da far confluire nel fondo speciale.Dei danni subiti dal conduttore risponde il condomino locatore, salva rivalsa nei confronti del condominio.

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