L'esperto rispondeResponsabilità

PIGNORAMENTO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

La domanda

In caso di pignoramento di azioni di una Spa (partecipata da Comuni e da un consorzio di Comuni), e in mancanza della nomina di un custode, nelle assemblee chi occorre convocare e, quindi, chi ha diritto di voto?

L’articolo 2352 del Codice civile prevede che, nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni, il diritto di voto è esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio, e al medesimo sono attribuite le azioni in base a esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda, almeno tre giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo dev'essere alienato per suo conto a mezzo banca o intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale ex articolo 2442 del Codice civile, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli indicati spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, mentre nel caso di sequestro sono esercitati dal custode. In caso di mancata nomina del custode, i diritti di voto spettano al socio ex articolo 59 del Codice di procedura civile, con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati.

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