COMPROPRIETÀ DI IMMOBILI E DECISIONI SUGLI INTERVENTI
Le norme che regolano i rapporti tra comproprietari sono, essenzialmente, quelle fissate dal titolo VII del Codice civile, e precisamente quelle contenute negli articoli 1100 e seguenti. Secondo l’articolo 1102, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di servirsene. Entro gli stessi limiti, il singolo partecipante può anche apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.Detto questo, a norma del successivo articolo 1103, è invece obbligo di ciascun partecipante contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento in comune del bene, nonché alle spese deliberate dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione, da calcolare secondo il valore delle loro quote. In caso di disaccordo, ciascun partecipante può però decidere di ricorrere all’autorità giudiziaria affinché vengano adottati i necessari provvedimenti, eventualmente anche attraverso la nomina di un amministratore ad hoc.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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