L'esperto rispondeResponsabilità

IL DISTACCO «EVITA» I CONTRIBUTI PER I CONSUMI

La domanda

Chiedo se esistono pregiudiziali al mio distacco dal riscaldamento centralizzato (il cui impianto è stato dotato di contabilizzazione del calore e valvole termostatiche nel 2014, con l'assemblea che ha stabilito una quota fissa da corrispondere per i consumi pari al 40 per cento). Preciso che:- sono proprietario di un alloggio in supercondominio di 60 appartamenti, posti in quattro palazzine, con caldaia e impianti comuni;- da oltre 10 anni trascorro più di sei mesi all’estero, da novembre a giugno;- durante le mie assenze chiudo le valvole generali (poste all’esterno dell’appartamento, quindi è tuttoverificabile) del riscaldamento e tutte le valvole dei termosifoni, indicandone lo stato al responsabile di scala;- il mio alloggio è dotato di finestre a tenuta termica;- nessun condomino ha mai avvertito squilibri termici;- ho sempre pagato l’intera quota addebitatami, senza sconti;- ho una perizia redatta da un tecnico abilitato, a norma del Dm 37/2008.In relazione a quest'ultimo aspetto, dopo lo stacco sarei tenuto a pagare il 40 per cento?

Il distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento è un diritto individuale del condomino stesso. In questo senso, la Cassazione - con la sentenza 15079 del 30 giugno 2006, n. 15079 - ha puntualizzato che «il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso».D’altra parte, il rinnovato articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile dispone che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».Neppure il divieto contenuto nel regolamento contrattuale può escludere il diritto individuale del condomino, posto che tale divieto contrasterebbe con l’articolo 1382, secondo comma, del Codice civile (Cassazione, 19893/2011).

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