L'esperto rispondeResponsabilità

IL NUDO PROPRIETARIO AGISCE CONTRO LE DISTANZE VIOLATE

La domanda

Un condominio di cinque piani, autorizzato nel 2005, finito nel 2008, in gran parte venduto dal costruttore, confina con la rampa di accesso a un interrato della quale sono nudo proprietario. Le distanze rispetto all'edificio limitrofo, sempre in mia nuda proprietà, sono rispettate. Ma, finora, non avevo considerato la distanza del nuovo condominio dal confine di proprietà rappresentato dalla rampa. Ebbene, si è costruito in parte sul confine di proprietà costituito dalla mia rampa interrata, andando così a ledere le distanze minime, prescritte in cinque metri rispetto al confine di proprietà. Il costruttore ha pattuito una deroga con l'usufruttuario della rampa, ma non con me. Dubitando di poter chiedere l'arretramento dell'edificio rispetto al confine di proprietà (significherebbe demolirne una parte fuori terra), potrei chiedere un risarcimento danni, e a chi, correlato al valore (circa un milione) di quella parte dell'edificio che non rispetta i cinque metri dal mio confine di proprietà?

Tralasciando la questione relativa alle distanze tra le costruzioni e/o i confini dei due fondi, che dovrebbe essere valutata da un tecnico in base alle rilevazioni dello stato dei luoghi e all’applicazione dei regolamenti locali, nel caso descritto l’eventuale violazione delle distanze di costruzione - fondata, come sembra, su un patto derogatorio intercorso tra il vicino e l’usufruttuario del proprio immobile - comporta la possibilità di agire a norma dell’articolo 949 del Codice civile, per far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati dal vicino, con conseguente richiesta risarcitoria, esperibile anche nei confronti dell’usufruttuario stesso. La finalità della cosiddetta azione negatoria, infatti, non è l’accertamento dell’esistenza della titolarità della proprietà, ma la cessazione dell’attività lesiva dei propri diritti di proprietà, per cui incomberà sui soggetti convenuti in giudizio l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere tali attività.

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