L'AMMINISTRATORE IN CARICA CONSERVA TUTTI I DOCUMENTI
A norma dell’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile, alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso, afferente al condominio e ai singoli proprietari, a prescindere dagli obblighi di conservazione dei documenti condominiali nel termine decennale o nel termine quinquennale, per i documenti fiscali. La disposizione ricalca quanto disposto dall’articolo 1713, primo comma, del Codice civile, per il quale il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.Dunque, è l’amministratore in carica che deve conservare tutta la documentazione condominiale, salvo rilasciarne copia all’amministratore cessato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo