L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE IN CARICA CONSERVA TUTTI I DOCUMENTI

La domanda

Ho svolto, per volontà unanime dei condòmini e gratuitamente, le mansioni di amministratore del condominio nel quale abito, composto di otto appartamenti, nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2013, data in cui ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili. Ho consegnato tutti i bilanci del periodo, approvati e firmati, inerenti alle documentazioni amministrative e fiscali. Tenendo conto che i documenti amministrativi devono essere conservati per 10 anni e quelli fiscali (770 e quadro AC) per cinque anni, tali documenti, alla scadenza dei vari periodi (decennali e quinquennali), devono continuare ad essere conservati dall’amministratore in carica o restituiti, di iniziativa o su richiesta, all'amministratore che li ha in precedenza consegnati?

A norma dell’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile, alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso, afferente al condominio e ai singoli proprietari, a prescindere dagli obblighi di conservazione dei documenti condominiali nel termine decennale o nel termine quinquennale, per i documenti fiscali. La disposizione ricalca quanto disposto dall’articolo 1713, primo comma, del Codice civile, per il quale il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.Dunque, è l’amministratore in carica che deve conservare tutta la documentazione condominiale, salvo rilasciarne copia all’amministratore cessato.

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