CLAUSOLE CONTRATTUALI CAMBIATE ALL'UNANIMITÀ
In tema di comunione, non ha natura contrattuale il regolamento che, avendo ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune (articolo 1106 del Codice civile), rientra nelle attribuzioni dell'assemblea e, come tale, seppure sia stato approvato con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, può essere modificato dalla maggioranza dei comunisti; ha invece natura di contratto normativo plurisoggettivo, che deve essere approvato e modificato con il consenso unanime dei comunisti, il regolamento quando - contenendo disposizioni che incidono sui diritti del comproprietario ovvero stabiliscono obblighi o limitazioni a carico del medesimo o ancora determinano criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali - lo stesso esorbita dalla potestà di gestione delle cose comuni attribuita all'assemblea (Cassazione 4 giugno 2010 n. 13632).Nel caso del lettore, la clausola, andando ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, ha natura contrattuale e, pertanto, per la modifica è necessario il consenso di tutti i condomini.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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