L'esperto rispondeResponsabilità

IL CONGEDO PARENTALE IN ASSENZA DI CCNL

La domanda

Vorrei capire come funzionerà la fruizione del congedo parentale a ore dopo l'attuazione del jobs act, laddove non è regolamentato dai Ccnl. Se lavoro in media 8 ore, e richiedessi il congedo ad ore, dovrei obbligatoriamente prendere 4 ore di congedo al giorno, oppure potrei prendere anche meno ore: da un minimo di una a un massimo di quattro?

L’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, per quanto interessa il lettore, dispone ora che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001). Ai fini dell’esercizio del diritto di cui sopra, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 2 giorni. Nel caso specifico in esame, se l’orario medio del mese precedente era di 8 ore, la lavoratrice dovrà dunque per forza fruire di 4 ore di congedo parentale al giorno. La norma non consente una deroga, la quale è affidata solamente alla contrattazione collettiva.

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