L'esperto rispondeResponsabilità

IL DEBITO INESIGIBILE È ONERE GENERALE

La domanda

Ho acquistato un immobile ad un'asta immobiliare e ho provveduto al pagamento delle spese condominiali relative all'anno in corso e all'anno precedente, come previsto dal Codice civile. Siccome sull'unità immobiliare acquistata gravavano spese accumulate negli anni (il ricavato dell'asta non è stato abbastanza capiente per soddisfare anche il credito del condominio), il condominio ha deciso di ripartire per quota millesimale tali spese, addebitandomele pro-quota. È corretto che debba partecipare al ripianamento delle spese che vanno oltre l'anno precedente? Non dovrei essere escluso dal pagamento di tali spese, limitandosi la mia responsabilità in solido con l'esecutato all'anno precedente?

Non risultano specifiche pronunce in materia da parte della Cassazione. E, tuttavia, secondo la miglior dottrina, la ripartizione dei debiti consolidati e inesigibili dei condomini (per prescrizione o incapienza dei beni del debitore) deve essere fatta in base alla quota millesimale di proprietà di tutti i condomini, compresi quelli che sono subentrati nella proprietà dell’insolvente.Il principio vale solo allorché l’inesigibilità del credito sia definitiva e solo per la parte non recuperabile dal subentrante nella proprietà, che risponde solo per la spesa dell’anno in corso e di quello precedente.

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