IL DEBITO INESIGIBILE È ONERE GENERALE
Non risultano specifiche pronunce in materia da parte della Cassazione. E, tuttavia, secondo la miglior dottrina, la ripartizione dei debiti consolidati e inesigibili dei condomini (per prescrizione o incapienza dei beni del debitore) deve essere fatta in base alla quota millesimale di proprietà di tutti i condomini, compresi quelli che sono subentrati nella proprietà dell’insolvente.Il principio vale solo allorché l’inesigibilità del credito sia definitiva e solo per la parte non recuperabile dal subentrante nella proprietà, che risponde solo per la spesa dell’anno in corso e di quello precedente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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