IL GESTORE RISPONDE DEL GASOLIO INQUINATO
Indipendentemente da quanto sostenuto dalla Compagnia assicuratrice, la responsabilità del risarcimento del danno, nel caso prospettato dal lettore, ricade integralmente sul gestore dell’impianto di distribuzione del carburante. Anche alla luce della recente giurisprudenza, infatti, tale responsabilità, oltre che derivare dall’articolo 2050 del Codice civile che disciplina la responsabilità extracontrattuale di chi cagiona un danno ad altri nell’esercizio di attività di per sé pericolose per la natura dei mezzi utilizzati, può essere ascritta nell’ambito di una più specifica responsabilità contrattuale, poiché il gestore non ha solo l’obbligo di fornire la quantità richiesta di carburante, ma anche di controllare la qualità del prodotto, ovvero di verificare che il carburante fornito non presenti tracce di impurità. Il lettore può quindi richiedere il danno direttamente al gestore dell’impianto, essendo semmai onere di quest’ultimo quello di chiedere l’intervento in garanzia della propria assicurazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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