L'esperto rispondeResponsabilità

L'AZIONE DI REVOCA CONTRO L'AMMINISTRATORE

La domanda

L’amministratore professionista di condominio, che non ha ancora esibito in assemblea, seppure ripetutamente sollecitato, la documentazione prescritta dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile ovvero, in sostituzione, una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, può partecipare ai lavori assembleari? Può esserne allontanato previa relativa verbalizzazione? Detta insistente omissione può comportare all’inizio dei lavori assembleari la cessazione dall’incarico?

L'amministratore che si rifiuta di documentare il possesso dei requisiti che la legge richiede per l'assunzione dell'incarico è certamente inadempiente rispetto a un suo preciso dovere e commette una grave irregolarità che ne giustifica la revoca giudiziale su istanza anche di un solo condomino. Basti pensare che la legge qualifica espressamente come grave irregolarità l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell'amministratore dei propri dati anagrafici e professionali al momento dell'accettazione della nomina (articolo 1129, n. 12, Codice civile). In una situazione del genere, dunque, conviene che almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio richiedano all'amministratore di convocare l'assemblea per la revoca. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Qualora in assemblea non si raggiunga la maggioranza richiesta per la revoca (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore) o non si riesca a convocare l'assemblea, resta ferma la possibilità per qualsiasi condomino di domandare la revoca in via giudiziale. Non è possibile, invece, pretendere l'allontanamento dall'assemblea dell'amministratore inadempiente.

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