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PIEMONTE: GLI OSTACOLI SULLA VIA DEL DISTACCO

La domanda

Un condominio, composto da 6 appartamenti, di 6 proprietari diversi, ha il sistema di riscaldamento centralizzato a gasolio con valvole termostatiche. Nell'ultima assemblea, 4 proprietari hanno fatto sapere di volersi staccare dal riscaldamento centralizzato per sostituirlo con caldaiette autonome a gas e/o stufe a pellet. Due proprietari desiderano restare con il riscaldamento centralizzato. È possibile il distacco di 4 appartamenti su 6? Oltre i 4 appartamenti, non era vietato il riscaldamento con caldaia autonoma? Come si può contrastare la decisione del distacco? Quali documenti questi proprietari devono esibire?

L'articolo 1118 del Codice civile, all'ultimo comma, dispone che ciascun condomino può rinunciare a servirsi dell'impianto centralizzato di riscaldamento se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi intende "distaccarsi", dunque, può farlo autonomamente, senza necessità di presentare preventivamente in assemblea una particolare documentazione. Dovrà informare l'amministratore, anche al fine dell'applicazione del diverso riparto delle spese applicabile. Di certo, potrebbero sorgere contestazioni in ordine alla sussistenza dei due presupposti cui la legge condiziona la facoltà del distacco e, quindi, alla legittimità del distacco. È evidente che un impianto progettato per servire originariamente sei unità immobiliari potrebbe accusare squilibri nel funzionamento e, di certo, sarà molto meno efficiente se finisce col servirne solo due. In proposito, è bene ricordare che chi si distacca vede ridursi il suo contributo alle spese in misura corrispondente alla sola riduzione dei costi, che consegue al distacco stesso, altrimenti il suo distacco si tradurrebbe in un inammissibile aggravio di spesa per gli altri. Ebbene, se l'inefficienza dell'impianto centralizzato - ovvero, la parte del calore prodotto che va disperso - aumenta di molto, chi si distacca rischia di dover continuare a contribuire a una buona parte delle spese di consumo, oltre a quelle di manutenzione e messa a norma. La legge regionale del Piemonte n. 13 del 28 maggio 2007, all'articolo 19, impone l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato in caso di installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti composti da più di quattro unità abitative. I condòmini che esercitino la loro facoltà di distacco dall'impianto centralizzato, pertanto, non potranno installare impianti termici individuali, ma potranno solo ricorrere a sistemi alternativi di riscaldamento.

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