SOLIDARIETÀ SULLE SPESE NEL CAMBIO DI PROPRIETÀ
Ai sensi dell'articolo 63, comma IV, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Con il termine "esercizio" si intende quello finanziario del condominio (indipendentemente dall'assemblea che approva il rendiconto) e non l'anno solare. Nel caso del lettore, pertanto, l'amministratore potrà richiedere il versamento indifferentemente al nuovo o al precedente proprietario, o ad entrambi. Eventuali regolamentazioni economiche dovranno essere effettuate tra acquirente e venditore lasciando estraneo il condominio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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