L'esperto rispondeResponsabilità

ACCERTAMENTO IN SANATORIA ALTERNATIVO ALLE SANZIONI

La domanda

Un Comune ha emesso un'ordinanza, ex articolo 37, comma 1, del Dpr 380/2001, per interventi eseguiti in assenza di Scia (segnalazione certificata di inizio attività) nei confronti di un soggetto, che di conseguenza ha pagato la sanzione minima stabilita dal responsabile del procedimento. Presentando domanda di sanatoria a norma del comma 4 dell’articolo 37 del Dpr 380/2001, questo soggetto deve pagare l’ulteriore somma non inferiore a 516 euro, oltre a quella già versata?

A fronte dell’emissione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’amministrazione, l’interessato può adempiere alla sanzione, opporsi alla stessa attraverso il ricorso giurisdizionale o avvalersi dell’accertamento di conformità in sanatoria, ove ricorrano i requisiti di legge. L’accertamento in sanatoria è, perciò, alternativo all’applicazione delle sanzioni amministrative. L’articolo 36 del Dpr 380/2001 (testo unico edilizia, Tue) indica anche il termine per avvalersi di tale istituto, in quanto è previsto che l’accertamento in sanatoria dev'essere richiesto fino all’irrogazione della sanzione, ossia prima che il provvedimento repressivo dell’abuso contestato diventi definitivo. Inoltre, la presentazione dell’istanza sospende il procedimento sanzionatorio, che - nel caso di demolizione della costruzione - produrrebbe effetti irreversibili in attesa della decisione di merito sull’accertamento in sanatoria; tali condizioni, seppure non riportate in modo espresso, sono da ritenere applicabili anche all’articolo 37 del Tue. Se, quindi, la sanzione è stata già corrisposta, viene meno il presupposto per l’accertamento in sanatoria, anche perché non è possibile l’applicazione di due sanzioni per lo steso abuso e non è ipotizzabile una compensazione tra sanzioni.

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