ACCERTAMENTO IN SANATORIA ALTERNATIVO ALLE SANZIONI
A fronte dell’emissione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’amministrazione, l’interessato può adempiere alla sanzione, opporsi alla stessa attraverso il ricorso giurisdizionale o avvalersi dell’accertamento di conformità in sanatoria, ove ricorrano i requisiti di legge. L’accertamento in sanatoria è, perciò, alternativo all’applicazione delle sanzioni amministrative. L’articolo 36 del Dpr 380/2001 (testo unico edilizia, Tue) indica anche il termine per avvalersi di tale istituto, in quanto è previsto che l’accertamento in sanatoria dev'essere richiesto fino all’irrogazione della sanzione, ossia prima che il provvedimento repressivo dell’abuso contestato diventi definitivo. Inoltre, la presentazione dell’istanza sospende il procedimento sanzionatorio, che - nel caso di demolizione della costruzione - produrrebbe effetti irreversibili in attesa della decisione di merito sull’accertamento in sanatoria; tali condizioni, seppure non riportate in modo espresso, sono da ritenere applicabili anche all’articolo 37 del Tue. Se, quindi, la sanzione è stata già corrisposta, viene meno il presupposto per l’accertamento in sanatoria, anche perché non è possibile l’applicazione di due sanzioni per lo steso abuso e non è ipotizzabile una compensazione tra sanzioni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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