L'esperto rispondeResponsabilità

IL COLORE DELLE PERSIANE FA PARTE DEL DECORO

La domanda

Ho un appartamento sfitto in un condominio che fa parte di un complesso di condomìni e villette. L'assemblea del mio condominio, in mia assenza, ha sollecitato la verniciatura delle sole mie imposte, per lesione del decoro architettonico, e l'amministratore, su mia richiesta, mi ha comunicato il Ral (la classificazione standard dei colori da verniciatura) con l'indicazione dei colori da adottare. Premetto che gli altri condomini le hanno, in anni diversi, vernicate o sostituite, così che ora risultano di tonalità differenti. Vorrei sapere se è corretto il comportamento degli altri proprietari e se il Ral dev'essere confermato anche dall'amministratore del supercondominio. Inoltre, posso sostituire le persiane con materiale diverso dal legno? Come posso tutelarmi da future delibere assembleari di sostituzione o verniciatura?

Il decoro architettonico (concetto di derivazione giurisprudenziale) è inteso quale bene comune, suscettibile di valutazione economica (la cui alterazione può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato).Da un punto di vista concettuale, la Cassazione ha statuito che per decoro architettonico «deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità» (Cassazione civile, n. 851 del 2007). L’alterazione del decoro architettonico, per essere contestata, comunque, deve essere apprezzabile ed è tale allorquando si traduca «in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto anche dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere» (Cassazione civile, n. 1286/2010).Da quanto appena precisato, e da costante orientamento giurisprudenziale, si deduce che la valutazione dell’alterazione del decoro architettonico, a volte, risulta essere un’operazione difficile e complessa. Comunque, questa è una valutazione che spetterà solo al Giudice il quale, prima di accertare se vi è o meno lesione del decoro architettonico, dovrà valutare attentamente lo stato dei luoghi, caso per caso. In definitiva, non è possibile affermare aprioristicamente che, ad esempio, l’installazione di un impianto di condizionamento sulla facciata condominiale comporti di per sé l’alterazione del decoro architettonico. In quest’ottica, dunque, sarebbe bene verificare, preliminarmente, se il regolamento condominiale indichi quali comportamenti, in relazione al decoro architettonico dello stabile, debbano considerarsi vietati.Nel caso prospettato, è bene ricordare che gli infissi rientrano nell’insieme di «linee e strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata armonia, fisionomia e specifica identità».Sicché, con molta probabilità (non conoscendo lo stato dei luoghi), il “sollecito” eseguito dagli altri proprietari/condomini nei confronti del lettore, verosimilmente, è stato azionato in quanto i condomini hanno ravvisato una lesione del decoro architettonico causato dalle imposte della sua unità immobiliare.Per quel che riguarda il Ral, è opportuno visionare il regolamento del supercondominio. Infatti, qualora in quest’ultimo non sia specificato alcunché in relazione alla lesione del decoro architettonico causata dai “condomini e le villette” costituenti il supercondominio, potrebbe risultare che tutti gli edifici/villette abbiano un proprio decoro architettonico, autonomo e distinto da quello degli altri edifici presenti nel supercondominio. In quest’ultimo caso, non vi è necessità che il Ral sia confermato dall’amministratore del supercondominio.Si conferma, poi, che è possibile sostituire gli infissi con altri di materiale diverso. Tuttavia, l’importante è che il colore,la struttura esterna degli infissi rimangano invariate.Il modo migliore per tutelarsi in ambito condominiale è quello di rispettare le regole imposte dalle normative di settore e, soprattutto, partecipare alle assemblee (ordinarie e/o straordinarie) eventualmente facendosi assistere anche da un legale.

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