L'esperto rispondeResponsabilità

IL PERSONALE VIAGGIANTE NON CONTA PER LA «RISERVA»

La domanda

La nostra società opera nel settore dei trasporti per conto terzi e dei grandi sollevamenti, con 49 dipendenti. Secondo la legge 12 marzo 1999, n. 68, può esimersi dall'obbligo dell'assunzione dei disabili, avendo alle dipendenze 13 dipendenti negli uffici amministrativi e altri 36 dipendenti tra autisti e gruisti? Possiamo applicare l'articolo 5, comma 2, della legge 68/1999, nonostante esso sia riferito a trasporto pubblico? In subordine, potremmo applicare l'articolo 3, comma 2, avendo alle dipendenze, escluso il personale viaggiante, 13 dipendenti, per cui restiamo al di sotto delle 15 unità?

L’articolo 5, comma 2, della legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati, operanti in particolari settori, possano omettere dal computo della base occupazionale, ai fini della determinazione della quota di riserva ex articolo 3 della stessa legge, alcune categorie di lavoratori.In particolare, la norma fa espresso riferimento ai settori:a) del trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;b) del trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante;c) dell’edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto nel settore.L’inquadramento dell’azienda in uno dei settori tassativamente indicati costituisce requisito essenziale ai fini della corretta applicazione della norma. Quest’ultima, infatti, non risulta suscettibile di interpretazione analogica, in quanto derogatoria del disposto dell'articolo 3 della legge 68/1999, volto alla salvaguardia dei lavoratori disabili.A tal riguardo, si precisa che:- nel settore del trasporto terrestre rientrano i datori di lavoro pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, che risultano – quali imprese di trasporto – iscritti nel registro delle imprese e come tali inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali;- nel settore dell’autotrasporto rientrano, invece, i datori di lavoro pubblici e privati che esercitano a livello nazionale l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto di cose per conto di terzi, previa autorizzazione ex articolo 41 della legge 298/1974. Questi ultimi, infatti, risultano iscritti, in qualità d’imprese di autotrasporto, nell’albo nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese di cui sopra, ovvero nell’albo delle imprese artigiane ex legge 443/1985, nonché inquadrati, ai fini previdenziali e assistenziali, come imprese di autotrasporto.Nel caso di specie, si potrebbe quindi escludere il personale viaggiante dal calcolo della quota di riserva, qualora l’azienda risultasse operante in uno dei settori citati, rispettando i requisiti descritti. In tal caso, il datore di lavoro non sarebbe tenuto a rispettare l’obbligo stabilito dall'articolo 3 della legge in questione, in quanto la base di computo (13 dipendenti) non raggiungerebbe il requisito numerico di 15 lavoratori, fissato dalla norma per l’avviamento delle assunzioni obbligatorie.

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