L'esperto rispondeResponsabilità

LAVORI IRREGOLARI: L'IMPRESA PUÒ DIRE NO

La domanda

Abbiamo un appartamento in un condominio anni 50, nel quale dobbiamo effettuare lavori straordinari (con Cila, comunicazione inizio lavori asseverata) per la nuova distribuzione dei vani e la creazione di un nuovo bagno, oltre al rifacimento dei due bagni esistenti, con rinnovo totale di impianto elettrico e idraulico.Per la creazione del nuovo bagno, vi è l'autorizzazione dal condominio per allacciarsi a una colonna di scarico e/o a un'altra, passanti in un angolo del vano ove transitano acque piovane. La colonna di scarico, però, confluisce in una fossa nera, e quest'ultima insieme a tutte le altre fosse, nere e chiare, scarica in una ultima unica fossa, che raccoglie tutti gli scarichi condominiali per immetterli nella fognatura comunale lungo la strada.Nonostante l'autorizzazione condominiale, l'impresa incaricata dei lavori si rifiuta di eseguire l'allaccio, ritenendolo illegale, perché in contrasto con la normativa comunale vigente.Il comportamento dell'impresa è corretto e giustificato?

L’impresa, in qualità di soggetto incaricato di eseguire i lavori, è responsabile, ex articolo 29 del Dpr 380/2001, della corrispondenza degli stessi a quanto dichiarato e comunicato al Comune all'atto dell'inizio dei lavori, nonché della loro conformità alla normativa edilizia vigente, anche locale. Pertanto, si ritiene corretto che l'impresa, in presenza di violazione della normativa locale in materia di scarichi fognari, non intenda procedere oltre all’esecuzione di tali lavori.

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