NON È AMMESSO IL «SUB-SUBAPPALTO»
La risposta è affermativa, se si considera che sussiste il contratto di subappalto quando l’appaltatore, avvalendosi di una impresa terza, affidi a quest’ultima l’esecuzione di determinate parti del contratto, ricomprendendovi, però, non solo la manodopera necessaria alla esecuzione delle prestazioni, ma anche la fornitura dei materiali e/o dei mezzi d’opera. Ora, nella fattispecie in esame, le prestazioni che la seconda azienda intenderebbe affidare a una impresa terza non possono essere qualificate subappalto ai sensi della normativa vigente, trattandosi di mera locazione di manodopera e configurandosi, pertanto, l’ipotesi della illecita intermediazione e/o interposizione. Ciò al di là anche di una eventuale remunerazione mediante prezzi a unità di misura. Tale forma di corrispettivo per mere prestazioni di manodopera potrebbe configurare gli estremi di un subappalto simulato, perché - senza l’apporto di materiali e mezzi d’opera propri - il presunto subappaltatore non assumerebbe la responsabilità, pro quota parte, del risultato dell’"opus", attraverso il rischio imprenditoriale sotteso, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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