L'esperto rispondeResponsabilità

SÌ ALLA COLLABORAZIONE DELL'EX DIPENDENTE

La domanda

Dopo l'applicazione della riforma dei contratti prevista dal Jobs Act, un'azienda che ha avuto alle dipendenze un dirigente che ha dato dimissioni volontarie e percepisce una pensione anticipata, può stipulare con lo stesso un contratto di collaborazione coordianta e continuativa?

Per esaminare correttamente la questione, occorre riferirsi alle disposizioni del Dlgs 81/2015 (cosiddetto Codice dei contratti) e verificare se l’esplicazione fattuale del rapporto di collaborazione che si intende instaurare è coerente con il dettato normativo del Jobs Act.Infatti, a partire dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cosiddetta etero-organizzazione), sebbene lo stesso collaboratore rimanga libero di gestire autonomamente le modalità di svolgimento della collaborazione stessa.Pertanto, è possibile stipulare un contratto di collaborazione, senza il rischio che lo stesso ricada nell’alveo del lavoro subordinato, qualora il rapporto di lavoro, seppure svolto dal collaboratore in via esclusivamente personale e in via continuativa, non sia altresì soggetto a modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.In sintesi, può anche essere libero il “come” si effettua la prestazione, ma si finisce nel perimetro del lavoro subordinato se il committente decide il “quando” e il “dove” della stessa. Il tutto senza dimenticare che non vengono meno i caratteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato dettati dall’articolo 2094 del Codice civile («È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore»).Inoltre, nella formulazione legislativa del Dlgs 81/2015 non trova più applicazione (poiché abrogata) l’esimente prima individuata dall’articolo 61 del Dlgs 276/2003, che escludeva dal campo di applicazione della disciplina sul contratto a progetto «coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia».Infine, si deve ricordare come lo stesso Dlgs 81 preveda la possibilità per le parti di chiedere alle commissioni di certificazione (individuate dall’articolo 76 della legge Biagi) che venga certificata l’assenza dei requisiti di etero-organizzazione descritti e, nel dettaglio, la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente (oltre, eventualmente, al carattere non personale e non continuativo delle prestazioni).

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