CHANCE RICORSO CONTRO LA COLLOCAZIONE IN CIGS
L’articolo 1, comma 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fa esclusivo riferimento alla «domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento», mentre - per tutte le altre vicende riguardanti il rapporto di lavoro (ad esempio mansioni, differenze retributive, provvedimenti disciplinari) - si deve fare ricorso all'ordinario processo del lavoro. Nel caso di specie, premesso che è sempre opportuno tentare in via preliminare una soluzione non giudiziaria, eventualmente facendosi assistere da un sindacato di fiducia, ove questa sia inutilmente esperita, è necessario rivolgersi a un legale perché depositi il ricorso secondo le specifiche modalità e i termini previsti dalle norme del Codice di procedura civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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