I VICINI RISPONDONO PER LA CADUTA DELLE FOGLIE
Dalla descrizione operata dal lettore paiono sussistere i requisiti di legge sia per pretendere il risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a causa della caduta delle foglie del fondo confinante – a patto che tali danni e la loro entità siano effettivamente dimostrati – sia per esercitare l’azione di danno temuto, prevista dall’articolo 1172 del Codice civile, in quanto la presenza di alberi di notevole altezza in prossimità del confine, in mancanza di adeguata manutenzione e misure di sicurezza, può concretizzare la fattispecie prevista dalla norma citata, ovvero la presenza di un potenziale pericolo in capo al confinante.Sarà quindi necessario diffidare formalmente il proprietario del terreno piantumato a porre in essere le opportune misure: in assenza di adempimento, ci si potrà rivolgere al siudice o a un organismo di conciliazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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