I VOUCHER IN AGRICOLTURA E IL TETTO DEI 7MILA EURO
L’articolo 48, comma 3, lettera b, del Dlgs 81/2015 fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Si tratta dei produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, che sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. L’attività di agriturismo è comunque considerata agricola, a norma dell’articolo 2135 del Codice civile, se accessoria all’attività principale. Si ritiene, dunque, che il limite dei 7mila euro sia riferito all’attività nel suo complesso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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