RECESSO DEL DIPENDENTE, NECESSARIA LA CONVALIDA
I lavoratori possono convalidare le dimissioni alla direzione territoriale del Lavoro (o negli ulteriori uffici o sedi competenti) oppure, in alternativa, sottoscrivendo una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto. La convalida, infatti, si configura come una vera e propria condizione sospensiva, alla cui realizzazione è subordinata l’efficacia del recesso del lavoratore.In mancanza di convalida, il datore di lavoro può invitare i dipendenti, con una comunicazione scritta entro 30 giorni dalle dimissioni, a convalidare il loro recesso e, in caso di loro mancato adempimento all’invito entro sette giorni, il rapporto di lavoro è da considerare comunque risolto, con efficacia retroattiva al momento della comunicazione delle dimissioni. Tuttavia, secondo il comma 22 dell'articolo citato, in mancanza di convalida o di tale adempimento successivo, le dimissioni si considerano prive di effetto.Fermo quanto sopra, nel caso specifico, in caso di contestazione circa la validità delle dimissioni non convalidate, il datore di lavoro potrà sostenere, con onere della prova integralmente a proprio carico, che si tratta di dimissioni per fatti concludenti, ovvero che i lavoratori, a seguito delle dimissioni rassegnate, hanno cessato volontariamente di prestare la propria attività lavorativa, e che la loro assenza si prolunga da molti mesi ed è concretamente accompagnata da fatti idonei (ad esempio, la richiesta di accesso alla pensione) a dimostrare in maniera chiara e inequivocabile la loro definitiva volontà di recedere dal rapporto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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