SÌ ALL'ASSUNZIONE A TERMINE DEL DIRIGENTE «SOSPESO»
Ritenendo che il lettore intenda riferirsi ai programmi di esodo concordato con l’Inps, ex articolo 4, comma 1 e seguenti, va detto che dal 25 giugno 2015, data in cui sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, l’assunzione con contratto a termine dei dirigenti è possibile per una durata massima di cinque anni, e con diritto del dirigente di recedere, a norma dell’articolo 2118 del Codice civile (ossia dando il preavviso), una volta trascorso un triennio. Se, dunque, non viene violato il divieto di concorrenza – dato che pare di capire che il rapporto a tempo indeterminato è tuttora pendente – l’assunzione a termine è possibile, salvo capire cosa accadrà se il primo datore di lavoro dovesse richiamare in servizio il dirigente, dato che questi potrebbe recedere dal contratto a termine prima del triennio (in assenza di diversi accordi tra le parti) unicamente per giusta causa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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