STRADA CONDOMINIALE: COSTI DIVISI IN BASE ALL'USO
La ripartizione delle spese di una strada privata di accesso alle palazzine condominiali deve avvenire a norma dell’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il quale, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Nella specie, l’uso potenziale della strada interna è dato dalla lunghezza dei rispettivi percorsi dalla strada pubblica a ciascun edificio.A norma dell’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, occorre tenere conto anche della dimensione, in termini di cubatura, di ciascun edificio, poiché a maggior grandezza dell’edificio corrisponde potenzialmente un maggiore numero di abitanti, e, quindi, un maggiore uso della strada, quando tutti gli edifici abbiano la medesima destinazione e si presuma costante la densità degli abitanti.La soluzione prospettata dal lettore sembra corretta, laddove essa prevede – sia pure a forfait – la ripartizione delle spese, per metà in base ai millesimi di proprietà e per l’altra metà in proporzione della distanza dalla strada all’ingresso di ciascuna palazzina.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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