UN SOLO CONTRATTO IN TUTTA L'UNITÀ PRODUTTIVA
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà di scelta del contratto collettivo da parte del datore di lavoro. Pertanto, a meno che il datore sia iscritto a un’associazione che imponga l’adozione di un determinato contratto, egli potrà scegliere il contratto collettivo più idoneo alle sue esigenze, anche non appartenente al settore merceologico corrispondente all’attività in concreto svolta.Il contratto collettivo così scelto – o determinato in quanto il datore è iscritto a una delle associazioni stipulanti, o a una delle associazioni federate a quelle stipulanti – è però vincolante per tutti i dipendenti.L’ordinamento italiano ammette, altresì, che l’imprenditore possa applicare contratti collettivi diversi per attività diverse da egli svolte. Si ammette, dunque, generalmente che l’imprenditore, nell’ambito della propria libertà di scelta, possa applicare un contratto collettivo diverso per settori o unità produttive diverse, regolando autonomamente i rapporti di lavoro con i dipendenti appartenenti ai diversi settori o unità produttive.Gli unici limiti possono sorgere se il datore è iscritto a un'associazione, con vincolo di applicazione di un determinato contratto collettivo (ma l’eventuale violazione riguarda il rapporto con l’associazione), o se vi sono accordi collettivi, anche aziendali, o individuali che impongano l’adozione di un contratto piuttosto che di un altro.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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