L'esperto rispondeResponsabilità

ASSEGNAZIONI AI SOCI E OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

La domanda

L'agenzia delle Entrate non intende registrare un verbale di assemblea di una Srl, relativo alla distribuzione di utili, riportante, fra l'altro, la seguente dicitura: «Anche per gli esercizi successivi, viene deliberato di assegnare ai soci l’intera riserva straordinaria disponibile previo accantonamento alla legale del necessario e di quanto destinato alla copertura di perdite o ad altre finalità deliberate con apposito verbale».È possibile negare la registrazione, o si deve ugualmente procedere, applicando l'imposta di registro ritenuta opportuna? Tale dicitura può evitare l'obbligo di registrazione di ulteriori ed eventuali verbali di riparto utili?

Il lettore fa riferimento a una delle disposizioni più discusse del sistema di tassazione degli atti societari, ai fini dell’imposta di registro. Per comprendere i termini della questione, pertanto, e tentare di argomentare una risposta il più possibile completa, è opportuno partire dalla norma; norma su cui l’agenzia delle Entrate si è espressa in maniera controversa (in particolare, con la risoluzione 174/E del 22 novembre 2000). Si tratta dell’articolo 4, comma 1, lettera d, tariffa - parte I, del Dpr 131 del 26 aprile 1986 (testo unico dell’imposta di registro – Tur), secondo cui vi è l’obbligo di registrazione, in termine fisso e con applicazione dell’imposta determinata nella misura fissa (200 euro), delle «assegnazioni fatte ai soci, associati o partecipanti se soggetti ad imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro». In parallelo, l’articolo 9, comma 1, della tabella B (relativa agli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione esenti da imposta) del medesimo Tur esonera da registrazione gli «atti propri delle società ed enti di cui all’articolo 4, della tariffa – parte prima diversi da quelli ivi indicati».Ne deriva che:- sono esentate dall’obbligo di registrazione le delibere di approvazione del bilancio;- è dubbia, nonostante la risoluzione 174/E del 2000, la tassabilità della delibera di distribuzione dell’utile di esercizio, in ragione anche della circolare 37 del 10 giugno 1986, secondo la quale sono esenti da registrazione le delibere relative all'approvazione del bilancio (senza ulteriori precisazioni e, quindi, comprese quelle contenenti la distribuzione dell'utile d'esercizio);- sono assoggettate a tassazione in termine fisso, e con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa, le delibere concernenti le assegnazioni aventi per oggetto denaro, richiamate dall’articolo 4 di cui sopra.Tornando al caso descritto dal quesito, la delibera che dispone l’assegnazione della riserva straordinaria rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera d), tariffa - parte I, del Tur e, come tale, va tassata in termine fisso con l’imposta di 200 euro.Tuttavia, lo schema di delibera proposto risulta svilupparsi su elementi che non risultano obiettivamente determinati, o determinabili, al momento della registrazione, in quanto dipendenti da aspetti di cui, all’atto, della decisione non si ha contezza (ad esempio, la realizzazione di utili nel corso degli esercizi futuri).Si ritiene, pertanto, corretto chiedere la registrazione della delibera illustrata, mentre l’agenzia delle Entrate ha l’obbligo di recepire e tassare l’atto ai sensi di legge: tuttavia, la delibera appare indeterminata nell’oggetto.

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