L'esperto rispondeResponsabilità

DIVISORI ORARI MODIFICABILI DAL CONTRATTO COLLETTIVO

La domanda

Sono una dipendente, assunta con contratto a tempo indeterminato (contratto commerico-terziario) dal 1989, che prevedeva 26 giorni lavorati al mese, 40 ore settimanali, divisore orario 173 (indicato su tutte le buste paga).Da febbraio 2005 è cambiato, senza preavviso, il divisore orario, che scende a 168. Vorrei sapere se questo cambiamento è corretto e perché.

L’accordo di rinnovo del Ccnl (comntratto collettivo nazionale di lavoro) del commercio, siglato il 30 marzo 2015, e valido sino al 31 dicembre 2017, individua quale divisore orario la cifra di 168. Come concordemente afferma la giurisprudenza, nel caso della successione di diversi contratti collettivi, le nuove disposizioni si sostituiscono integralmente a quelle previgenti, salvo il caso dei diritti acquisiti che, tuttavia, non sono configurabili nel caso della lettrice.In tal senso la Corte di cassazione, con la sentenza 19 giugno 2014, n. 13960, ha affermato che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che egli possa mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (articolo 2077 del Codice civile), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.In ogni caso, già l’articolo 95 del Ccnl commercio del 28 marzo 1987 (con scadenza al 31 marzo 1990) prevedeva come divisore orario 168 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. In seguito il divisore non è stato più variato.

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