L'esperto rispondeResponsabilità

IRRILEVANTE LA SEDE DELL'UFFICIO GARE

La domanda

Siamo una società, costituita in forma di Spa, che commercializza dispositivi medici (codice attività Istat: 325011 - fabbricazione di materiale medico chirurgico e veterinario) e prende parte alle gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione.La società si è dotata del modello organizzativo e di gestione secondo quando previsto dal Dlgs 231/2001. Poiché ha la sede legale nel Lazio e l'unità operativa in Abruzzo, si chiede di sapere se, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto citato, l'ufficio gare dev'essere collocato necessariamente presso la sede legale o può essere posto anche nelle sedi operative o, comunque, dove si ritiene più opportuno, senza incorrere in sanzioni penali/amministrative per gli amministratori.

Occorre premettere che il Dlgs 231/2001 si applica ad alcuni reati (tra cui, quelli societari, contro la pubblica amministrazione di terrorismo, di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione dei mercati, di colposa omissione delle misure di sicurezza) commessi materialmente da amministratori, rappresentanti o dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell`ente/azienda cui essi appartengono, e indipendentemente dal luogo aziendale o extra-aziendale dove siano compiuti. La responsabilità è attribuita in capo agli enti che da questo comportamento traggono un vantaggio o un beneficio. Tuttavia, l'ente non risponde del reato commesso, se risulta adottato e applicato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione aziendale atto a prevenire il verificarsi della fattispecie di reato contemplato dall`interno del decreto 231/2001, a condizione che preveda un sistema chiaro e formalizzato per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti.Ne consegue che è del tutto irrilevante individuare la sede (legale od operativa) di residenza dell’ufficio gare. È dirimente, infatti, il rilievo assegnato all’unità organizzativa dell’ente/società, allorché sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale nell’ambito del decentramento organizzativo anche territoriale, di cui, nella fattispecie, ci dobbiamo occupare. Del resto, sono i comportamenti illeciti citati che determinano la responsabilità dell’ente se, alla prova dei fatti, il modello organizzativo è stato disatteso. Infatti, il documento che definisce i principi etici aziendali, nonché i modelli di gestione, organizzazione e controllo idonei a prevenire i reati, devono formare oggetto di specifica informativa e formazione per tutti i collaboratori dell`ente/azienda, ovunque operino. Ad abundantiam, si consideri che eventuali clausole della lex specialis di una stazione appaltante che prevedano prescrizioni (ad esempio, solo la sede) a pena di esclusione sarebbero sanzionate con la nullità, in quanto differenti da quelle previste dall’articolo 41, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.

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