POSSIBILE STOP RETROATTIVO DA PARTE DEL CURATORE
A stretto rigore di legge, se il rapporto di lavoro risulta ancora in essere, in quanto non è stato fatto cessare nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, l’esonero non compete.Tuttavia, l’articolo 72, comma 2, della legge fallimentare non lascia privo di strumenti di reazione il lavoratore e consente di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Rimanendo solamente sospeso il rapporto di lavoro (senza maturazione di diritti a favore del lavoratore), non è escluso che questo possa essere risolto anche retroattivamente da parte del curatore.Una soluzione diversa priverebbe il lavoratore della possibilità di percepire le prestazioni di sostegno al reddito (in primis, la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di rioccuparsi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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