L'esperto rispondeResponsabilità

POSSIBILE STOP RETROATTIVO DA PARTE DEL CURATORE

La domanda

I dipendenti di una società fallita non prestano attività lavorativa e non percepiscono retribuzioni da ottobre 2012, data del fallimento, in quanto risultano tuttora sospesi ai sensi dell’articolo 72 della legge fallimentare. I dipendenti erano transitati nella società fallita, con un contratto di affitto di azienda da un’altra società, scaduto a febbraio 2015.Al Centro per l’impiego i dipendenti risultano ancora assunti a tempo indeterminato dalla società fallita, non essendoci stata comunicazione di sospensione/cessazione del rapporto.Alla luce di questa situazione, tali dipendenti possono essere assunti beneficiando dell’esonero contributivo ex legge 190/2014, articolo 1, commi 118 e seguenti, essendo di fatto disoccupati?

A stretto rigore di legge, se il rapporto di lavoro risulta ancora in essere, in quanto non è stato fatto cessare nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, l’esonero non compete.Tuttavia, l’articolo 72, comma 2, della legge fallimentare non lascia privo di strumenti di reazione il lavoratore e consente di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Rimanendo solamente sospeso il rapporto di lavoro (senza maturazione di diritti a favore del lavoratore), non è escluso che questo possa essere risolto anche retroattivamente da parte del curatore.Una soluzione diversa priverebbe il lavoratore della possibilità di percepire le prestazioni di sostegno al reddito (in primis, la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di rioccuparsi.

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