RIPETIZIONE DI INDEBITO PER QUOTE MAGGIORATE
Nel caso descritto, non si dovrà fare riferimento alla prescrizione del diritto del condominio a percepire le quote contributive nei confronti del singolo condomino, a norma dell’articolo 2948, n. 4, del Codice civile, secondo il quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi.Occorre, invece, fare riferimento alla disposizione di cui agli articoli 2033 e seguenti del Codice civile, dettati in tema di ripetizione di indebito, per i quali la prescrizione è decennale, a norma dell’articolo 2946 del Codice civile. In tal caso, la restituzione dell’indebito non dev'essere chiesta dal condominio in persona dell’amministratore e legale rappresentante, ma solo dai condòmini aventi diritto al rimborso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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