L'esperto rispondeResponsabilità

CALCOLO CONSUMI EFFETTIVI DALL'INSTALLAZIONE

La domanda

Il comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 9 del Dlgs 102/2014 afferma che «entro il 31 dicembre 2016» devono essere installati i contatori individuali.Mi sembra indubbio che la locuzione "entro il 31 dicembre 2016" significhi "anche prima" del 31 dicembre 2016, e cioè in qualsiasi periodo, "purché" entro il 31 dicembre 2016.Sempre al comma 5, lettera d), viene indicato, che, "quando" i condomìni sono alimentati da sistemi comuni di riscaldamento, per la corretta ripartizione delle spese l'importo dev'essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari. Ritengo che la parola "quando" stia a significare che, "dal momento in cui" i sistemi sono installati, la ripartizione dev'essere fatta in base ai consumi volontari; in altre parole, ciò deve avvenire da quel momento, e non successivamente al 31 dicembre 2016. Se nel mio condominio, i sistemi sono stati installati fin dal 2013, la ripartizione, a mio parere, doveva avvenire già da quel momento.Qual è il parere dell'esperto?

La problematica della contabilizzazione del calore non è stata affrontata e regolamentata solo di recente, dal Dlgs 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica. Infatti, già la Legge 10/1991, «Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», all’articolo 26, comma 5, prevedeva che, «per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice civile».Successivamente, in materia sono intervenute ulteriori norme e modifiche, fino ad arrivare al Dlgs 102/2014, il cui articolo 9, comma 5, lettera d, prevede che, quando i condomìni sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà».Dal contenuto dell’articolo 9 emerge l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, «contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore».Inoltre, lo stesso Dlgs 102/2014, all’articolo 16, commi 7 ed 8, prevede le seguenti sanzioni: secondo il comma 7, «il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi»; mentre, secondo il comma 8, «è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d».Sicché, entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere installati i contatori individuali per misurare il consumo di calore effettivo, e una contabilizzazione che, a seguito dell’installazione dei contatori di calore, venga eseguita ancora in base ai millesimi di proprietà (fatta salva la prima stagione termica), può comportare una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.Pertanto, facendo sempre salva la «prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi» (ossia relativa al primo anno trascorso dalla predetta installazione) - per cui la suddivisione del calore verrà eseguita sulla base dei “vecchi” millesimi di proprietà e non ancora in “funzione” del consumo effettivo – l’importo di spesa del riscaldamento che bisognerà corrispondere dovrà essere suddiviso in relazione agli “effettivi prelievi”, così come previsto dalla norma tecnica Uni 10200.Nel caso prospettato, quindi, non è legittimo che, trascorso un anno dal 2013 (anno in cui è avvenuta la installazione), il conteggio venga ancora eseguito su base millesimale, e non in relazione ai “prelievi effettivi”, in quanto le norme citate non prevedono che i “consumi effettivi” debbano essere calcolati solo dal 1° gennaio 2017.

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