L'esperto rispondeResponsabilità

GLI OBBLIGHI POSTI DALLA «SERVITÙ APPARENTE»

La domanda

I contatori dell'acqua (tutti di proprietà dei singoli condòmini, che sono 12), collegati a un impianto di sollevamento acqua potabile e alla vasca di raccolta acqua, sono ubicati all'interno di un cortile di proprietà privata di un solo condomino. Egli ha chiuso il cortile con un cancello e non vuole consegnare all'amministratore la chiave di ingresso, per eventuali esigenze di lettura degli altri condòmini. Il regolamento condominiale, avente natura contrattuale, pone l'obbligo a ciascun condomino di consegnare in caso di assenza la chiave di ingresso a un condomino di fiducia, e ha chiarito che i beni sopra indicati sono di proprietà comune. In una recente riunione dell'assemblea condominiale, è stato verbalizzato di chiedere al condomino proprietario del cortile di rendere stabilmente accessibili i contatori, ma questi si oppone, chiedendo lo spostamento dei contatori a spese di tutti. Si tratta di servitù di passaggio obbligatoria?

La clausola del regolamento contrattuale, che prevede che, in caso di assenza, ciascun condomino consegni la chiave d'ingresso a un condomino di fiducia, non può essere applicata al caso di specie. Inoltre, sulla base delle indicazioni, il regolamento contrattuale prevede che gli impianti indicati sono di proprietà comune. Al riguardo, siamo nell’ambito delle servitù apparenti e, precisamente, come ha statuito la Corte di cassazione, «nel caso in cui, in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni (la centrale termica, l’autoclave e l’impianto di sollevamento delle acque luride) si trovino installati nel piazzale e nei locali di proprietà esclusiva del singolo condomino, proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l’accesso con automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitù con i caratteri dell'apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’articolo 1062 del Codice civile, se tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall’unico proprietario dell’edificio allorché, con la vendita frazionata dei piani o delle porzioni di piano, è sorto il condominio» (Cassazione civile, n. 20218/2012).Sicché, presumendo che i contatori, l’impianto di sollevamento acqua potabile e la vasca di raccolta acqua siano stati posizionati, dall’originario costruttore dell’edificio condominiale, nel cortile di proprietà privata di un solo condomino, siamo in presenza di una servitù apparente, costituita per destinazione del padre di famiglia.Inoltre, per quel che riguarda l’apposizione del cancello, la Suprema corte ha precisato che, «in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente (ossia del proprietario del cortile, nde) l'esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso e apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito» (Cassazione civile, n. 17550/2014).Pertanto, il proprietario di un fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo, lasciando libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso (articolo 1064 del Codice civile). Quindi, è possibile collocare un cancello sull'ingresso del fondo se, consegnando le chiavi ai proprietari del fondo dominante (ossia, all’amministratore e/o a tutti gli altri condòmini), non arrechi loro disagio.In sostanza, il proprietario del cortile (sul quale grava una servitù di passaggio, come specificato) ha legittimamente chiuso la proprietà con un cancello, ma doveva consegnare la chiave, quanto meno, all’amministratore di condominio. La mancata consegna della chiave comporta una molestia, una turbativa dell’esercizio del diritto di servitù. Inoltre, non risultano legittime le richieste avanzate dal proprietario del cortile.

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