INDEROGABILI LE DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA
La risposta è negativa. Secondo l'articolo 3, comma 1, lettera d, della legge regionale della Campania 19/2009, gli interventi edilizi previsti nella medesima disposizione normativa sono esclusi quando riguardino edifici collocati nelle aree di inedificabilità assoluta, ex Dlgs 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, secondo le disposizioni dell’articolo 142 del medesimo Dlgs. La deroga alle distanze dai corsi d’acqua violerebbe la normativa di cui al citato articolo 142 del Dlgs 42/2004 e, pertanto, non rientra fra quelle consentite dal piano casa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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