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L'AMMINISTRATORE DI NORMA DEV'ESSERE DIPLOMATO

La domanda

Se l'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, tra gli altri requisiti, l'amministratore del condominio deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, può una persona priva del citato diploma esercitare la professione di amministratore del condominio?

Salvo esame della fattispecie in concreto, la risposta è negativa, nel senso che il diploma di scuola media secondaria deve ritenersi necessario per lo svolgimento dell’attività di amministratore condominiale. Infatti, i requisiti per lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio sono disciplinati puntualmente dall’articolo 71-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per il quale possono svolgere l’attività di amministratore i soggetti:«... a) che hanno il godimento dei diritti civili;b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;d) che non sono interdetti o inabilitati;e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale».Il successivo comma 2 del citato articolo 71-bis stabilisce che i requisiti ex lettere f) e g) (cioè, il conseguimento del diploma di scuola media secondaria, l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di formazione periodica) non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile. Lo stesso vale – salvo l’obbligo di formazione periodica - per coloro che hanno svolto l’attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data (del 18 giugno 2013) di entrata in vigore della disposizione in commento (si veda l'articolo 71-bis, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).Al di fuori di tali ipotesi tassative, in assenza dei requisiti indicati, non è legittimo l’esercizio della “professione” di amministratore condominiale.

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