NIENTE SILENZIO-ASSENSO PER PROCEDIMENTI PENDENTI
L’articolo 3 della legge 124/2015 introduce, nell’ambito della delega normativa da attuare con successivi decreti, una disposizione immediatamente operativa, in base alla quale, quando viene richiesto un atto di assenso alle amministrazioni relativamente a un atto amministrativo, esse devono esprimersi entro un termine perentorio, trascorso il quale, senza un pronunciamento esplicito, l’assenso s'intende acquisito. Nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine per adempiere è innalzato a 90 giorni.La disposizione, per espressa dizione normativa, si applica ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici, e non ai rapporti tra i privati e le amministrazioni stesse. La norma a carattere innovativo trova applicazione, salva diversa disposizione, alle istanze che saranno presentate dopo la sua entrata in vigore, per cui, in caso di procedimento pendente a quella data, per avvalersi del nuovo percorso procedurale che prevede il silenzio-assenso, dovrà essere inoltrata una nuova domanda.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo