L'esperto rispondeResponsabilità

NIENTE SILENZIO-ASSENSO PER PROCEDIMENTI PENDENTI

La domanda

La legge 124/2015, all'articolo 3, ha introdotto il "silenzio-assenso", che matura in 30 giorni o in 90 (se si tratta di materia paesaggistico/ambientale) dalla richiesta di un'amministrazione a un'altra.Nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della norma, l'amministrazione comunale ha trasmesso alla soprintendenza l'istanza per il relativo nulla osta, e siano maturati i tempi (90 giorni) dal ricevimento senza che quest'ultima abbia espresso parere in merito, la legge citata, comunque, esplica i suoi effetti e, dunque, si è in presenza di silenzio-assenso?

L’articolo 3 della legge 124/2015 introduce, nell’ambito della delega normativa da attuare con successivi decreti, una disposizione immediatamente operativa, in base alla quale, quando viene richiesto un atto di assenso alle amministrazioni relativamente a un atto amministrativo, esse devono esprimersi entro un termine perentorio, trascorso il quale, senza un pronunciamento esplicito, l’assenso s'intende acquisito. Nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine per adempiere è innalzato a 90 giorni.La disposizione, per espressa dizione normativa, si applica ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici, e non ai rapporti tra i privati e le amministrazioni stesse. La norma a carattere innovativo trova applicazione, salva diversa disposizione, alle istanze che saranno presentate dopo la sua entrata in vigore, per cui, in caso di procedimento pendente a quella data, per avvalersi del nuovo percorso procedurale che prevede il silenzio-assenso, dovrà essere inoltrata una nuova domanda.

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