L'esperto rispondeResponsabilità

PER ALZARE LA RINGHIERA SI CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

La domanda

Abito al quarto piano e ho le ringhiere del balcone alte 95 centimetri. Poiché soffro di vertigini, quando stendo i panni nella parte autorizzata del condominio, non mi sento sicuro. Vorrei sapere se l'assemblea mi può autorizzare l'innalzamento, e di quanti centimetri.

Esistono norme che disciplinano l'altezza minima dei parapetti: esse sono contenute nel Dm 236/1989 e nei regolamenti edilizi locali.Il Dm 236/1989 si applica a tutti gli edifici costruiti successivamente e a quelli anche antecedenti, oggetto di interventi di ristrutturazione. Al riguardo, per “interventi di ristrutturazione” si intendono «quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti».Ad esempio, nel caso in cui si dovessero sostituire le ringhiere dei balconi dello stabile condominiale, queste ultime dovrebbero essere sostituite rispettando le relative altezze, indicate nel Dm citato o nel regolamento edilizio locale.Il Dm 236/1989, all’articolo 8, precisa che per altezza del parapetto deve intendersi quella «distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio». Inoltre, sempre l’articolo 8 prescrive che «il parapetto deve avere un'altezza minima di 100 centimetri ed essere inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro».Pertanto, rispetto agli edifici precedenti all’entrata in vigore del Dm 236/1989, si applicano comunque le norme previste all'epoca della costruzione, con obbligo di adeguamento a quelle contenute nel decreto stesso se ci sono interventi di ristrutturazione. Inoltre, i regolamenti edilizi locali possono prevedere un’altezza minima maggiore di quella indicata dall’articolo 8 del Dm citato.Nel caso prospettato dal lettore, è bene chiarire che un singolo condomino non può alzare il parapetto del balcone se ciò compromette il decoro architettonico dell'edificio. Tuttavia, sarebbe opportuno rappresentare all’assemblea dei condòmini la situazione specifica, in modo da avere l’autorizzazione a innalzare la ringhiera del balcone.Infine, per quel che riguarda i centimetri utili per poter aumentare l’altezza della ringhiera, si consiglia di visionare il regolamento edilizio del Comune in cui è ubicato l’immobile, al fine di comprendere se l’altezza della ringhiera può essere pari o superiore a 100 centimetri.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©