L'esperto rispondeResponsabilità

PROPRIETÀ ESCLUSIVA, PAGA IL SINGOLO CONDOMINO

La domanda

Nel caso di lavori condominiali eseguiti contestualmente sia su parti esclusive (balconi) che su parti comuni (facciata e cornicioni), quale criterio si applica per la ripartizione della spesa per la direzione lavori? Per millesimi generali o in proporzione, tenendo conto della diversa incidenza degli importi (differenti) per eseguire i lavori sulle porzioni esclusive?

In caso di rifacimento/ristrutturazione della facciata dell’edificio (e dei cornicioni) - salvo diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale e salvo esame della fattispecie in concreto - deve ritenersi:a) che le spese per gli interventi sulle proprietà esclusive, siano a carico dei rispettivi condomini proprietari: esemplificativamente, i proprietari dei balconi sosterranno i costi per la ristrutturazione della pavimentazione e della sistemazione della parte interna del parapetto;b) che siano invece a carico di tutti i condòmini, per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile, le spese di rifacimento della facciata, compresi i parapetti esterni dei balconi, i sottobalconi (se hanno funzione estetica) ed eventuali elementi ornamentali, con funzione di abbellimento della facciata (si veda, per tutte, Cassazione 21 gennaio 2000, n. 637).Quanto alle spese per la direzione dei lavori - in assenza di una puntuale pronuncia giurisprudenziale e pur consapevoli di talune opinioni contrarie - si ritiene corretto suddividerle tenendo conto, proporzionalmente, anche degli interventi sulle proprietà esclusive.

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