L'esperto rispondeResponsabilità

SOLO I CREDITORI «BLOCCANO» LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

La domanda

Vorrei sapere se corrisponde al vero quanto mi è stato riferito sul fatto che un figlio, che a sua volta è padre, non può rifiutare l'eventuale eredità dal proprio padre, in quanto è obbligato a tutelare i propri figli minorenni, i quali un domani potrebbero far rilevare i propri diritti.

La risposta è negativa: la scelta di rinunziare all'eredità del genitore è del tutto discrezionale, e nessuno potrà rinfacciare a chi compie questa scelta non aver voluto incrementare il proprio patrimonio con l'eredità del padre.L'unica eccezione a tale principio è contenuta nell'articolo 524 del Codice civile, che consente ai creditori del rinunziante (tra i quali certamente non si possono annoverare i suoi figli minori) di rendere inefficace, nei loro confronti, la rinunzia, in modo da soddisfarsi sulla quota del patrimonio ereditario spettante al loro debitore.Occorre però tenere conto che, rinunziando il figlio, i diritti di questi spettano, per rappresentazione (articoli 467 e 468 del Codice civile), ai figli del rinunziante. Peraltro, anche se questi sono minori d'età, pure per loro decorre il termine decennale (dall'apertura della successione) per accettare l'eredità: quindi, se i loro genitori non si adoperano per far loro compiere tale accettazione (che deve avvenire "con beneficio d'inventario", come previsto dall'articolo 472 del Codice civile), trascorsi dieci anni dalla morte del nonno i nipoti perdono il diritto di accettare l'eredità, che si devolverà come se anch'essi avessero rinunziato.Teoricamente, il danno causato al minore - non dalla rinunzia, ma dall'inerzia del genitore quale esercente la potestà - potrebbe essere soggetto ad azione giudiziaria.

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