L'esperto rispondeResponsabilità

IL CALCOLO DELL'OFFERTA PER PARTECIPARE ALLA GARA

La domanda

In questi giorni dovrei partecipare ad una gara d'appalto. Il bando di gara prevede che l’importo, sul quale formulare l’offerta, si deve calcolare al netto delle spese relative al costo del personale e, quindi, il ribasso va calcolato solo sull'importo ribassabile. In questo caso, come si calcola l’importo della cauzione definitiva? Il ribasso utilizzato per calcolare l’incremento della percentuale della cauzione non sarebbe più il ribasso offerto (ad esempio, 50%) ma il ribasso virtuale (molto più basso), ottenuto riparametrando il ribasso offerto sui soli costi ribassabili all’intero importo dei lavori comprensivo del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendale? Vi sono sentenze, circolari, pareri o altro per poterlo supportare in caso di contestazione della stazione appaltante?

Circa la prima parte del quesito si evidenzia che la stazione appaltante (Sa) deve fissare l’importo posto a base di gara, tenendo conto del costo della manodopera ed evidenziando in sede di gara solo gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, senza “scorporare” formalmente la componente relativa al costo del personale. In buona sostanza, deve calcolare l’incidenza del costo della manodopera, ai sensi dell’articolo 39, Dpr 207/10 (regolamento generale del Codice dei contratti pubblici: Dlgs 163/06), individuando i “minimi salariali inderogabili” derivanti dal Ccnl ritenuto di riferimento, e dei contratti integrativi a livello territoriale, al fine di determinare, in termini di semplice stima, l’importo relativo al costo del personale, da sommare poi all’importo dei lavori, per definire la base d’asta complessiva, salvi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ope legis. Resta fermo che la Sa non è tenuta a scorporare, a priori, il costo del personale. Di conseguenza, l’appalto sarà aggiudicato alla “migliore offerta”, che sarà, dunque, comprensiva del costo del personale e delle misure di sicurezza interne aziendali, di cui all’articolo 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (si tratta dei costi di sicurezza specifici connessi con l’attività aziendale, giusto quanto si argomenta ex articolo 26, comma 6, Dlgs 81/08). Il concorrente, da parte sua, deve offrire il ribasso al netto del costo del personale e degli oneri di sicurezza interni all’impresa (oneri che, pena l’esclusione dell’offerta, deve indicare in questa ultima), al fine di consentire la corretta valutazione della congruità/attendibilità dell’offerta migliore in gara. Val bene rimarcare che gli oneri di sicurezza aziendali, di cui al citato articolo 87, comma 4, sono distinti dagli oneri di sicurezza specificati dalla Sa nella lex specialis (bando di gara o lettera d’invito) e non soggetti a ribasso che, invece, attengono ai rischi connessi con la costruzione dell’opera o di interferenza, ossia a quelli derivanti dalla attività che i lavoratori dell’impresa appaltatrice (eventualmente di quelle subappaltatrici e/o dei cottimisti) svolgono nei locali della Sa ove operano i dipendenti del committente. Quanto alla cauzione definitiva, si precisa che, a norma dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (vale a dire del prezzo offerto + gli oneri del personale dichiarati nell’offerta + gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, stabiliti dalla Sa in sede di lex specialis). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico ha l’obbligo di segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e di documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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