LA CASETTA DEGLI ATTREZZI NON FACILITA I FURTI
A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.E, dunque, se il lettore aveva diritto di costruire la casetta per il ricovero degli attrezzi – nel rispetto di tutti i parametri di cui al richiamato articolo 1122 del Codice civile – non può a nostro giudizio essergli addebitata, a titolo di colpa, l’agevolazione del furto nell’appartamento soprastante, neanche ove si provi il nesso di causalità tra casa di ricovero degli attrezzi e furto nell’appartamento del vicino.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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