L'esperto rispondeResponsabilità

LA CESSIONE DEL SOTTOTETTO SI VOTA ALL'UNANIMITÀ

La domanda

Sono condomino dell'ultimo piano e sto valutando il recupero "abitabile" del sottotetto posto sia sopra il mio appartamento sia sopra quello del vicino.Il sottotetto è condominiale. Nulla è riportato a riguardo sul rogito del mio appartamento. Vi si accede dalle scale condominiali. Le chiavi sono esclusivamente in mano al caposcala.Un vecchio verbale riportava un prezzo da riconoscere al condominio per il recupero, null'altro è stato definito. Con che formula il condominio può cedermi l'uso esclusivo del sottotetto in modo da poterlo annettere al mio appartamento, farlo risultare a catasto e quindi non avere problemi in caso di vendita dell'appartamento? C'è una formula più semplice della compravendita? Sarebbe impossibile portare dal notaio tutti i condomini. Occorre l'unanimità della riunione condominiale o il 100% dei condomini? Le spese condominiali vanno ricalcolate?

Lo strumento negoziale più idoneo e corretto al fine di annettere il sottotetto all'appartamento, farlo risultare a catasto e quindi non avere problemi in caso di vendita dell’appartamento è l’atto di compravendita. A tal fine, occorrono i 1000/1000 degli abitanti del condominio (e non l’unanimità dei partecipanti l’assemblea).Al riguardo, si ricordi anche che l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, 2° comma, Codice civile (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.Tuttavia, si ricordi che i singoli condomini sono legittimati a opporsi alla trasformazione del sottotetto in locale abitabile solo quando possano lamentare pregiudizi alla sicurezza o alla stabilità dell’edificio, o comunque danni che potrebbero conseguire al concreto svolgimento delle attività inerenti alla nuova destinazione.Pertanto, da quanto appena esposto, qualora l’unanimità dei condomini deliberi per la vendita del predetto sottotetto, dovranno essere modificate anche le tabelle millesimali a cura di un tecnico all’uopo incaricato.

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