L'esperto rispondeResponsabilità

LA CORRETTA PROCEDURA PER LA SCISSIONE D'IMPRESA

La domanda

Siamo due fratelli, soci di una Srl (di cui uno dei due è direttore tecnico). L'azienda è attiva nel campo delle opere pubbliche con iscrizione ad alcune categorie della Soa.(ex albo nazionale costruttori); desideriamo sapere se possiamo dividerci, scorporando ed attribuendo a ciascuno di noi alcune categorie di iscrizione al fine di poter lavorare separatamente.

Preliminarmente, appaiono opportune alcune considerazioni di carattere generale. L’ordinamento vigente (articolo 2555, Codice civile) definisce l’azienda come «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». La nozione di ramo di azienda, invece, non ha una definizione normativa, essendo frutto di elaborazioni dovute alla dottrina e alla giurisprudenza. La possibilità di distinguere l’azienda in rami, comunque, è condizionata da: a) l’esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell’imprenditore, mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature); b) un’articolazione dell’organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di esse. È soltanto in presenza di entrambe dette condizioni che si può parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che possa parlarsi di scissione, e quindi di due soggetti imprenditoriali. Peraltro, affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda, è necessario individuare preliminarmente quale attività - autonoma dalle altre che l’impresa esercita - si intende trasferire e, poi, quale parte del complesso dei beni organizzati, ossia quale sotto-organizzazione, funzionale a quella attività, sarà trasferita, in modo che l’attività già esercitata dall’impresa unitaria possa continuare ad essere esercitata dai due nuovi imprenditori. Questo risultato può essere conseguito soltanto se la scissione ha ad oggetto la sotto-organizzazione nel suo complesso in quanto tale, e non, invece, se il trasferimento ha ad oggetto gli stessi beni, ma considerati singolarmente. Il vincolo funzionale e di destinazione che caratterizza il complesso dei beni organizzati conferisce, infatti, ai beni stessi un valore aggiunto non altrimenti conseguibile, in quanto verrebbe meno se mancasse quel vincolo. In altri termini: invece di un’azienda, si avrebbe soltanto una pluralità di beni smembrati. Oggetto della scissione saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati, proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti), categorie Soa competenti ai due rami di azienda.

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