DAL GIUDICE PER OTTENERE L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERA
Il novellato articolo 1130, comma 1 n. 1), del Codice civile prevede che «l’amministratore deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea [omissis]». Il successivo articolo 1131 statuisce che «nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi».Inoltre, è bene ricordare che in materia di condominio, trova applicazione l'articolo 1105 - a seguito del rinvio contenuto nell'articolo 1139 – il cui comma 4 prevede che «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». In questo caso, pertanto, l'Autorità giudiziaria si sostituisce all'assemblea ed assume i provvedimenti necessari.Pertanto, sulla base delle norme appena richiamate, si precisa che (come nel caso prospettato, qualora vi siano dei condomini che ostacolino l’esecuzione di una deliberazione) e qualora l’amministratore di condominio non faccia eseguire (bonariamente o giudizialmente) la predetta delibera, ai sensi del richiamato articolo 1105, comma 4°, del Codice civile, ciascun condomino può chiedere l’intervento dell’Autorità giudiziaria al fine di porre in essere la corretta esecuzione di quanto formalmente deliberato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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