L'esperto rispondeResponsabilità

L'ITER PER L'INTEGRAZIONE DEL DLGS 102/2014

La domanda

Il documento che accompagna lo schema di Dlgs approvato dalle Regioni nella conferenza del 16 luglio 2015, integrativo del Dlgs 102-2014, conclude condizionando il provvedimentop «all'accoglimento delle richieste sopraindicate e degli emendamenti riportati». Se le Regioni esprimono parere favorevole allo schema, perchè poi dovrebbe essere condizionato dall'accoglimento?

Preliminarmente, si fa presente che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sullo schema di Dlgs integrativo del Dlgs 102/2014 «condizionato all’accoglimento di determinate richieste e di emendamenti» in quanto, a seguito dell’emanazione del Dlgs n. 102/2014, si è palesata la necessità che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell’istruttoria tecnica sull’articolo 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluriunità.Secondo la Conferenza, nel predetto articolo 9, si ritiene che non siano ben definite le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di “chi deve fare cosa”. Le modifiche apportate con gli emendamenti cercano di risolvere queste problematiche. Inoltre, è anche emersa una certa criticità in alcuni condomini a seguito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma Uni 10200 nella ripartizione delle spese per il riscaldamento. Infatti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha evidenziato «l’impossibilità di introdurre all’interno della norma la previsione di coefficienti correttivi non previsti, né nella direttiva 27/2012, né nella normativa nazionale (articolo 26 legge 10/91) che, viceversa, si basano sul principio che la contabilizzazione dei consumi vada effettuata sulla base del prelievo effettivo. Si ritiene pertanto che tale criticità possa essere superata solo con un intervento normativo di livello nazionale, non rientrando peraltro nella competenza delle Regioni la possibilità di modificare le norme del Codice civile».Fatte queste premesse, si precisa, pertanto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole a condizione che le richieste fatte e gli emendamenti proposti da quest’ultima venissero accolti da parte del Governo.Inoltre, visto che la suddivisione delle spese di riscaldamento sulla base delle prescrizioni normative indicate nel Dlgs n. 102/2014 potrebbe (com)portare delle ripartizioni inique soprattutto per gli appartamenti ubicati al primo e all’ultimo piano di vecchi edifici, nei confronti dei quali non è stato eseguito alcun intervento per migliorare l’efficienza energetica, il legislatore dovrà prendere in considerazione questo peculiare aspetto e, conseguentemente, trovare una soluzione (quale, ad esempio il “ritorno” dei cosiddetti coefficienti correttivi, debitamente rivalutati a seguito dell’installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche) di compromesso tra la realtà fattuale e la relativa norma di riferimento.

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