LE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI
L’articolo 29, comma 2, del Dpr n. 380/2001 prevede la responsabilità del direttore lavori qualora questi non contesti agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire. In tal caso è prevista la comunicazione di tali violazioni anche al responsabile del servizio. Diversamente, ove la difformità progettuale non integri la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, sarà sufficiente, per considerarsi esentati da eventuali responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, la formale segnalazione alla committenza della pericolosità dell’assenza del corrimano, precisando altresì che, ove tale soluzione progettuale non dovesse essere adottata, il direttore dei lavori sarà da considerarsi esentato da qualsivoglia responsabilità per i danni conseguenti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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