L'esperto rispondeResponsabilità

LE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI

La domanda

Nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria (Dia) su un immobile uso abitativo, a lavori di fatto ultimati, il direttore lavori non rilascia il certificato di collaudo finale in mancanza della posa del corrimano della scala interna. Il committente abita l'unità immobiliare con il beneplacito del comune, che concede la residenza. Al direttore lavori non rimane che inviare una raccomandata ritenendosi esente da ogni responsabilità e, non ritenendo sussistere gli estremi ex articolo 29, 2° comma, Dpr 380/2001, non segnala la situazione al responsabile del servizio. È corretta la posizione assunta dal professionista o, al contrario, è da intendersi integrato il disposto dell'articolo 29 indicato e, conseguentemente, il fatto va segnalato al responsabile del servizio? È comunque responsabile, pur in assenza degli estremi del disposto ex articolo 29, in caso di incidenti dovuti all'occupazione dell'immobile?

L’articolo 29, comma 2, del Dpr n. 380/2001 prevede la responsabilità del direttore lavori qualora questi non contesti agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire. In tal caso è prevista la comunicazione di tali violazioni anche al responsabile del servizio. Diversamente, ove la difformità progettuale non integri la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, sarà sufficiente, per considerarsi esentati da eventuali responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, la formale segnalazione alla committenza della pericolosità dell’assenza del corrimano, precisando altresì che, ove tale soluzione progettuale non dovesse essere adottata, il direttore dei lavori sarà da considerarsi esentato da qualsivoglia responsabilità per i danni conseguenti.

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