NOLEGGIO: L'ONERE CHIESTO NEL CASO DI INCIDENTE
Effettivamente, nelle proprie condizioni generali di noleggio, l’Avis, come molti altri noleggiatori, prevede la possibilità di addebitare al cliente un certo importo, attorno ai 90 euro Iva inclusa, a titolo di ”costo gestione del danno, incluso tasse ed oneri”. Con una formulazione piuttosto sibillina, poi, le stesse condizioni prevedono che al cliente «non verrà applicato alcun costo amministrativo per la gestione della pratica» qualora abbia sottoscritto apposite assicurazioni offerte dal noleggiatore, ferma restando la facoltà del cliente medesimo di dimostrare che i danni siano dipesi da cause a lui non imputabili ai sensi dell’articolo 1588 del Codice civile. Per quanto sopra, sembrerebbe che l’obbligo di pagare eventuali “tasse” correlate alla gestione del sinistro permanga in ogni caso. Tanto detto, laddove risulti pacificamente attestato che il cliente non ha alcuna responsabilità nella determinazione del danno, non vi è alcuna ragione perché lo stesso debba accollarsi delle spese per la “gestione” del relativo sinistro, quand’anche a titolo di “tassa”, ben potendo il noleggiatore rivalersi integralmente su chi è l’effettivo responsabile del sinistro.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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