SI VALUTANO SIA L'EDIFICIO CHE LE SINGOLE UNITÀ
Il Dlgs 102/2014 ha introdotto rilevanti novità nel settore della contabilizzazione del calore dei condomini centralizzati: 1) obbligatorietà dell’installazione di contatori di calore e di acqua calda sanitaria entro il 31 dicembre 2016; 2) possibilità di non attendere al precedente obbligo nel caso in cui l’installazione sia antieconomica; 3) applicazione di sanzioni nel caso di non adozione del sistema di contabilizzazione; 4) obbligo di utilizzo della Norma Uni 10200 per la ripartizione delle spese, con l’introduzione di nuovi millesimi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria.Uno dei principali criteri fino ad ora adottati per prassi dai condomìni stabiliva una “quota fissa” da dividere in millesimi ed una “variabile” da ripartire secondo le misure dei contatori. Queste due percentuali sono ora sostituite da: 1) quota consumo volontario (che verrà suddivisa in funzione degli effettivi consumi registrati dagli strumenti) e 2) quota consumo involontario (che sarà funzione dei millesimi di fabbisogno di riscaldamento).La componente energetica “involontaria” rappresenta le dispersioni delle colonne di distribuzione che trasportano l’acqua calda del riscaldamento ai vari piani e che cedono calore alle pareti e agli ambienti anche se le valvole dei radiatori sono chiuse. Tale calore non è regolabile dagli utenti che comunque ne beneficiano. Pertanto, la norma Uni 10200 riporta i criteri sia per determinare la quota involontaria da suddividere a millesimi e quella volontaria in funzione del consumo, sia per stabilire dei nuovi millesimi di riscaldamento in base al fabbisogno energetico dei singoli appartamenti (i vecchi millesimi di riscaldamento saranno quindi messi da parte perché obsoleti all’uso).Al riguardo, si ricordi che il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare corrisponde alla quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare. Inoltre, i millesimi di riscaldamento, sempre sulla base della norma tecnica Uni 10200, si basano sul fabbisogno di energia termica dei singoli appartamenti.Pertanto, da quanto appena esposto, nel caso prospettato, al fine di una corretta suddivisione del riparto delle spese di riscaldamento - secondo quanto previsto dalla Uni 10200 - è necessario redigere un progetto che non si limiti solo ad eseguire una diagnosi energetica dell’edificio (e, quindi, delle parti comuni come il rifacimento tetto con coibentazione di 33 cm), ma è necessario eseguire anche un’analisi energetica delle singole unità immobiliari. Si richiede, altresì, che il tutto venga eseguito da un professionista all’uopo abilitato che rilasci le dovute certificazioni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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